Art. 7.
(Regolamento di attuazione).

      1. Con regolamento adottato con decreto dal Ministro dell'economia e delle finanze entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono fissati le modalità e i criteri per accedere ai contributi finanziari del Fondo nonché le ulteriori norme necessarie per l'attuazione della presente legge.